Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7995 del 28/03/2017 (Rv. 643639 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Impresa familiare – Redditi derivanti dall'impresa familiare – Imputazione a ciascun collaboratore familiare – Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti dall'esercizio di un'impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a condizione che sussistano i presupposti giuridici ex art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 per la qualifica di questi ultimi come “collaboratori familiari”, cioè l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività di impresa e delle quote loro attribuite nonché l’attestazione, nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante, di aver lavorato per l’impresa familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)