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Sez. 5, Sentenza n. 23170 del 17/11/2010 (Rv. 615781 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Cogestione dell'impresa di uno dei coniugi - Assimilabilità all'impresa familiare - Esclusione - Conseguenze in tema di regime fiscale applicabile.
Stato
decisa il 2010-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615781-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di imposte sui redditi, perché possa essere applicato il regime fiscale dell'impresa familiare, previsto dall'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (norma applicabile "ratione temporis" ed attualmente sostituita dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non basta la mera cogestione da parte dei coniugi di un'azienda - eventualmente rilevante ex art. 177 cod. civ. per la ripartizione degli utili - ma è indispensabile che ricorrano le condizioni previste dal medesimo art. 5 cit., e cioè la indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, l'indicazione delle quote attribuite ai singoli familiari nonché l'attestazione nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante di aver lavorato per l'impresa familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)