Sez. 3, Sentenza n. 3316 del 06/10/1976 (Rv. 382107 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DELL'INTENZIONE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - SUFFICIENZA - CONTESTAZIONE DELLA SOCIETA DI TALE INTENZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO - PRECEDENTE ABBANDONO DI ALTRO FONDO DA PARTE DEL LOCATORE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DELL'INTENZIONE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - SUFFICIENZA - CONTESTAZIONE DELLA SOCIETA DI TALE INTENZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO - PRECEDENTE ABBANDONO DI ALTRO FONDO DA PARTE DEL LOCATORE - IRRILEVANZA.*
Al fine di escludere la proroga legale dell'affitto, ai sensi dell'art 1 lett a DLCPS 1 aprile 1947 n 273, e sufficiente che il concedente dichiari la propria intenzione di coltivare direttamente il fondo, oppure dichiari l'intenzione di farlo coltivare da un figlio, mentre l'affittuario, per contrastare detta pretesa, ha l'Onere di dimostrarne l'insincerita, attraverso la prova di un comportamento del concedente che renda manifesta una volonta contraria al dichiarato proposito. Non vale di per se, ad escludere la serieta della intenzione del locatore di coltivare direttamente il fondo la circostanza che lo stesso locatore abbia, alcuni anni prima della domanda giudiziale, abbandonato un altro fondo da lui condotto in affitto, vendendo le scorte vive e morte, ed abbia altresi posto in vendita il fondo concesso in affitto. (V 2497/69, mass n 342047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)