Sez. L, Sentenza n. 5101 del 23/11/1977 (Rv. 388710 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE, DIRETTAMENTE O DI FAR COLTIVARE DAL FIGLIO, IL FONDO - DICHIARAZIONE DI TALE INTENZIONE - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE, DIRETTAMENTE O DI FAR COLTIVARE DAL FIGLIO, IL FONDO - DICHIARAZIONE DI TALE INTENZIONE - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO.*
Al fine di escludere la proroga legale dell'affitto, ai sensi dell'art 1 lettera a DLCPS 1 aprile 1947 n 273, e sufficiente che il concedente dichiari la propria intenzione di coltivare direttamente il fondo, oppure dichiari l'intenzione di farlo coltivare da un figlio, mentre l'affittuario, per contrastare detta pretesa, ha l'Onere di dimostrarne l'insincerita, attraverso la prova di un comportamento del concedente che renda manifesta una volonta contraria al dichiarato proposito. (nella specie la Corte ha confermato la sentenza del merito, in cui si era ritenuta raggiunta la prova presuntiva dell'insincerita del concedente, considerando che egli risiedeva da piu di vent'anni in America, ove svolgeva attivita non agricola, e considerando altresi che l'Azione di liberazione del fondo era stata iniziata subito dopo l'insuccesso dell'Azione per l'adeguamento del canone, verosimilmente per ritorsione). (Conf 3316/76, mass n 382107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)