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Sez. 2, Sentenza n. 25356 del 27/05/2025 Ud. (dep. 09/07/2025) Rv. 288334-01

IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITA' DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE) | Sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto - Mancata impugnazione da parte dell'imputato - Possibilità per lo stesso di dolersi delle ragioni fondanti l'affermazione di responsabilità nel giudizio di rinvio conseguente all'impugnazione della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero - Esclusione - Possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio che, nell'escludere la causa di non punibilità, abbia inflitto la pena stabilita per il reato in ordine al quale è stata affermata la penale responsabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288334-01

IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITA' DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE)

In tema di impugnazioni, l'imputato che non ha impugnato la sentenza con cui il giudice di merito ha disposto il suo proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, postulando il giudizio sulla sussistenza di tale causa di non punibilità l'accertamento della penale responsabilità e l'attribuibilità del reato, non può dolersi delle ragioni a fondamento dell'affermazione di responsabilità nel giudizio di rinvio che consegua all'impugnazione di tale capo della decisione da parte del pubblico ministero, né può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio che, nell'escludere la causa di non punibilità, abbia inflitto la pena stabilita per il reato in ordine al quale è stata affermata la penale responsabilità.

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)