Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000) Rv. 216239 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE) | Condanna non impugnata sul punto concernente la responsabilità - Effetto - Passaggio in giudicato del relativo capo di decisione - Esclusione - Preclusione sul punto - Sussistenza - Conseguenze: rilevabilità della causa di estinzione del reato - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE)
Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)