Sez. L, Sentenza n. 3558 del 14/06/1984 (Rv. 435560 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEI PREPONENTI IN RELAZIONE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO INCARICATI DA DITTE INDUSTRIALI E COMMERCIALI DI VENDERE MERCI ESCLUSIVAMENTE A PRIVATI CONSUMATORI - ESCLUSIONE - LIMITI TEMPORALI - RELATIVA DISCIPLINA COLLETTIVA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEI PREPONENTI IN RELAZIONE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO INCARICATI DA DITTE INDUSTRIALI E COMMERCIALI DI VENDERE MERCI ESCLUSIVAMENTE A PRIVATI CONSUMATORI - ESCLUSIONE - LIMITI TEMPORALI - RELATIVA DISCIPLINA COLLETTIVA.*
L'esclusione, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 1 dello accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, dell'Obbligo contributivo dei preponenti in relazione agli agenti ed ai rappresentanti di commercio incaricati da ditte industriali e commerciali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori, รจ perdurata anche sotto il vigore dell'accordo economico collettivo del 13 ottobre 1958, poi dotato di efficacia erga omnes, venendo meno soltanto con l'accordo economico collettivo del 19 marzo 1964.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 30/06/1938 num. 1, Contr. Coll. 30/06/1938 num. 12, Decreto Legisl. 17/11/1938 num. 1784, Contr. Coll. 13/10/1958, DPR 26/12/1960 num. 1842 CORTE COST., Contr. Coll. 19/03/1964
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)