Sez. L, Sentenza n. 501 del 20/01/1987 (Rv. 450227 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEI DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI IN ORDINE AI GIUDIZI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE - ART. 1 DEL D. LEGGE 30 APRILE 1981 N. 168 (CONVERTITO IN LEGGE 27 GIUGNO 1981 N. 331) - CONSEGUENZE - IMMEDIATA APPLICABILITÀ DELLE NORME SUL FORO DELLO STATO - PRINCIPIO DELLO PERPETUATIO IURISDICTIONIS - INAPPLICABILITÀ.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEI DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI IN ORDINE AI GIUDIZI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE - ART. 1 DEL D. LEGGE 30 APRILE 1981 N. 168 (CONVERTITO IN LEGGE 27 GIUGNO 1981 N. 331) - CONSEGUENZE - IMMEDIATA APPLICABILITÀ DELLE NORME SUL FORO DELLO STATO - PRINCIPIO DELLO PERPETUATIO IURISDICTIONIS - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 1 del d. legge 30 aprile 1981 n. 168 (convertito in legge 27 giugno 1981 n. 331), autorizzando l'Avvocatura dello stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dei disciolti enti mutualistici relativamente ai giudizi concernenti le operazioni di liquidazione degli enti medesimi - destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazioni del ministero del tesoro se non concluse entro il termine previsto dall'art. 77 della legge n. 833 del 1978 e successivamente prorogato fino al 30 giugno 1981 -, detta una disposizione di natura transitoria, idonea a consentire il patrocinio dell'Avvocatura nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge e la data (1 luglio 1981) in cui è subentrato il menzionato ufficio ministeriale, con la automatica assunzione del patrocinio stesso (ai sensi del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611) dall'Avvocatura dello stato. Pertanto, sia nel ricordato periodo transitorio sia dopo la successione del detto ufficio ministeriale, l'assunzione della difesa da parte della Avvocatura erariale rende immediatamente operanti nelle dette controversie le norme sul foro dello stato (artt. 25 cod. proc. civ., 6 e 7 R.d. n. 1611 del 1933), non essendo a ciò di ostacolo il principio della perpetuatio sancito dall'art. 5 cod. proc. civile. (V 3155/84, mass n 435201; (V 3155/84, mass n 435202; (V 3006/84, mass n 435046; (V 2968/84, mass n 435016; (V 2142/84, mass n 434181; (V 1509/84, mass n 433595; (V 1469/84, mass n 435560).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 9, Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)