Sez. 3, Sentenza n. 10 del 06/01/1982 (Rv. 417693 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - NOLEGGIO O LOCAZIONE DI VEICOLO - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DEL RISULTATO DEL VIAGGIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI CARICATE SUL VEICOLO.*
LOCAZIONE - IN GENERE - NOLEGGIO O LOCAZIONE DI VEICOLO - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DEL RISULTATO DEL VIAGGIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI CARICATE SUL VEICOLO.*
Nel noleggio di veicolo una parte, senza attribuire all'altra il godimento del veicolo, si obbliga a compiere con questo, mediante l'opera propria od altrui e senza assunzione del trasporto, uno o più viaggi ordinati dall'altra parte onde far conseguire a costei la prevista utilità: con la conseguenza che il noleggiante assume il rischio del risultato del viaggio, ma non quello del trasporto delle merci caricate sul veicolo che resta a carico del noleggiatore ovvero, ove il trasporto sia da questi affidato ad un terzo, viene assunto dalla persona che si è obbligata ad eseguire il trasporto. Nel rapporto di locazione, invece, il conduttore acquista la detenzione del veicolo per l'uso cui questo è destinato con la conseguenza che, entrando lo stesso nell'ambito della sua disponibilità, egli assume i rischi inerenti alla utilizzazione di quello. (Conf 544/79, mass nn 396663 e 396664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Navig. art. 384, Cod. Strada art. 57, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)