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Sez. 3, Sentenza n. 544 del 24/01/1979 (Rv. 396663 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - NOLEGGIO DI COSE MOBILI SENZA ATTRIBUZIONE ALLA CONTROPARTE DEL GODIMENTO DELLE STESSE - UTILIZZAZIONE DI QUESTE ULTIME IN FAVORE DELLA CONTROPARTE MEDIANTE L'OPERA PROPRIA O ALTRUI - RISCHIO DELLE ATTIVITA COMPIUTE CON LE COSE - SPETTANZA AL NOLEGGIANTE.*
Stato
decisa il 1979-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396663-01

LOCAZIONE - IN GENERE - NOLEGGIO DI COSE MOBILI SENZA ATTRIBUZIONE ALLA CONTROPARTE DEL GODIMENTO DELLE STESSE - UTILIZZAZIONE DI QUESTE ULTIME IN FAVORE DELLA CONTROPARTE MEDIANTE L'OPERA PROPRIA O ALTRUI - RISCHIO DELLE ATTIVITA COMPIUTE CON LE COSE - SPETTANZA AL NOLEGGIANTE.*

Nel contratto di noleggio di cose mobili, con il quale una parte, senza attribuire all'altra il godimento della cosa, si obbliga a compiere con questa, mediante l'opera propria od altrui, determinate attivita in favore della controparte, il rischio delle attivita compiute con la cosa ricade sul noleggiante poiche la cosa rimane nella sua sfera di disponibilita e viene da lui usata sotto la sua direzione tecnica e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Navig. art. 384, Cod. Navig. art. 939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)