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Sez. 6, Sentenza n. 31756 del 09/07/2025 Ud. (dep. 23/09/2025) Rv. 288632-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' | Estradizione - Consegna dall'estero - Violazione del principio di specialità - Successivo assenso all'estensione dell'estradizione - Possibilità di far valere la violazione del principio dopo l'assenso dello Stato estero - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288632-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA'

In materia di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o a misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'estensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto, per effetto di tale assenso, è venuta meno l'attualità del vizio.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 05/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 05/04/2005 num. 69 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)