Sez. 1, Sentenza n. 3791 del 07/11/2013 Cc. (dep. 28/01/2014) Rv. 259163 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Mandato d'arresto Europeo - Consegna dall'estero - Applicazione di misura cautelare in violazione del principio di specialità - Successiva estensione dell'originario MAE - Possibilità di far valere in sede esecutiva la violazione del principio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In materia di mandato d'arresto europeo, la violazione del principio di specialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o in misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'astensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto per effetto di questa vicenda è venuta meno l'attualità del vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una misura cautelare eseguita prima dell'emissione del Mandato di arresto Europeo in estensione).
Riferimenti normativi: Legge 05/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 05/04/2005 num. 69 art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)