Sez. 2, Sentenza n. 591 del 26/02/1966 (Rv. 321168 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - VEDUTA APERTA IN UN MURO COSTRUITO AD UNA DISTANZA DAL MURO DIVISORIO MINORE DI QUELLA LEGALE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - VEDUTA APERTA IN UN MURO COSTRUITO AD UNA DISTANZA DAL MURO DIVISORIO MINORE DI QUELLA LEGALE.*
La distanza da osservare, nell'apertura di una veduta diretta in un muro costruito ad una distanza dal muro divisorio minore di quella prescritta dall'art 873 cod civ, e quella di un metro e mezzo dal confine stabilita dall'art 905 dello stesso codice, sempre che non sia stata contestata la legittimita della costruzione del muro nel quale e stata aperta la veduta, dovendosi presumere o che il detto muro sia stato costruito nel rispetto della distanza legale o che la sua eventuale edificazione non conforme a legge sia stata legittimata per effetto dell'usucapione. (nella specie, lungo il muro divisorio, costituente il confine tra il fondo del resistente e quello del ricorrente, il resistente aveva costruito un piano terra coperto da un lastrico solare sfornito di parapetto; quindi, arretrando dal confine verso il suo fondo per una distanza variante da cm sessanta sino a metri due e trenta, lo stesso resistente aveva costruito due piani superiori, aprendo nel muro del primo piano una finestra a prospetto, distante dal confine meno di tre metri e piu di metri uno e cinquanta).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)