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Sez. 2, Sentenza n. 3421 del 25/05/1981 (Rv. 414017 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA STABILITA DAL CODICE CIVILE O DAL REGOLAMENTO EDILIZIO LOCALE - APERTURA IN DETTA COSTRUZIONE DI UNA VEDUTA IURE PROPRIETATIS - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414017-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA STABILITA DAL CODICE CIVILE O DAL REGOLAMENTO EDILIZIO LOCALE - APERTURA IN DETTA COSTRUZIONE DI UNA VEDUTA IURE PROPRIETATIS - INAMMISSIBILITA.*

La disposizione dell'art 905 cod civ, secondo cui per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino occorre osservare la distanza di un metro e mezzo, va posta in relazione con l'art 873 dello stesso codice, che prescrive una distanza non minore di tre metri o quella maggiore stabilita dai regolamenti edilizi locali, per le costruzioni su fondi finitimi. Pertanto, ove, nel compiere la costruzione, non sia stata rispettata la distanza dal fondo del vicino fissata dal codice civile o, eventualmente, dal regolamento edilizio locale, non puo aprirsi in detta costruzione una veduta iure proprietatis, che, se creata, e illegittima e, in quanto tale, insuscettibile di protezione con riferimento alla distanza delle costruzioni da essa. (V 1239/76, mass n 379936; (V 591/66, mass n 321168; (V 2898/62, mass n 254298; (V 1367/59, mass n 880787).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)