diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2408 del 06/08/1962 (Rv. 253591 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - ELEZIONI COMUNALI - INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO VIRTUALE FRA CANDIDATO E COMUNE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1962-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253591-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - ELEZIONI COMUNALI - INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO VIRTUALE FRA CANDIDATO E COMUNE - SUFFICIENZA.*

Ai fini della ragione di ineleggibilita di cui all'art 15 n 7 del dp R n 570 del 1960, non e necessario un conflitto reale di interessi tra il candidato al consiglio comunale ed il comune, ma e sufficiente anche un conflitto potenziale, mirando la legge ad evitare, in definitiva, anche la semplice possibilita di una posizione di conflitto tra lo interesse pubblico (che deve essere tutelato dagli amministratori del comune) e l'interesse privato degli amministratori predetti. (Conf 708/61, 2895/60, 1918/58).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)