Sez. 6 - 5, Sentenza n. 24415 del 17/11/2014 (Rv. 633609 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Adempimento degli obblighi tributari - Sospensione dei termini a favore dei contribuenti residenti in aree colpite da eventi sismici - Art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 - Estensione agli adempimenti relativi al condono fiscale - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di agevolazioni tributarie, la presentazione della dichiarazione integrativa di condono, ex art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sebbene non obbligatoria, gode, al pari del versamento dei relativi importi, della sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, di cui all'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, la cui "ratio" è di consentire ai contribuenti, residenti in zone colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002, di differire tutti gli adempimenti fiscali per concentrare le proprie risorse economiche nell'attività di ricostruzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 9 com. 2, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)