Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 24/01/2011 (Rv. 616408 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Conseguenze - Danno patrimoniale - Configurazione come "danno evento" - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La legge n. 89 del 2001, nel ricollegare l'equa riparazione alla mera constatazione dell'avvenuto superamento del termine di ragionevole durata del processo, attribuisce alla relativa obbligazione natura indennitaria, la quale esclude la necessità di una verifica in ordine all'elemento soggettivo della violazione, non vertendosi in tema di obbligazione "ex delicto", ma non comporta alcun automatismo in favore del soggetto che lamenti l'inosservanza dell'art. 6, par. 1, della CEDU, non configurandosi il pregiudizio patrimoniale indennizzabile come "danno evento", riconducibile al fatto in sé dell'irragionevole protrazione del processo, pertanto incombe al ricorrente l'onere di fornire la prova della lesione della propria sfera patrimoniale prodottasi quale conseguenza diretta ed immediata della violazione, sulla base di una normale sequenza causale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)