Sez. 1, Sentenza n. 5386 del 11/03/2006 (Rv. 589144 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione - Conseguenze - Danno non patrimoniale - "Danno in re ipsa" ovvero "Danno evento" - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 C.E.D.U., deriva come "conseguenza normale" il danno non patrimoniale indennizzabile ai sensi della medesima legge n. 89 del 2001, nel senso che il danno in questione, ancorché presunto, è pur sempre un "danno conseguenza" (del quale è quindi possibile con prova "a contrario", dimostrare la non ricorrenza in concreto nel caso di specie) e non già un "danno evento", riconducibile al fatto in sé della irragionevole protrazione del processo (Nella specie la Corte ha respinto il ricorso avverso il denegato accoglimento della domanda indennitaria, fondato sul rilievo che la parte si era astenuta dal fornire qualsiasi indicazione sulla natura e sull'entità del danno lamentato).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)