Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010 (Rv. 615738 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Divieto di proposizione di domande nuove nel corso del giudizio - Sussistenza - Proposizione di ulteriori domande nei confronti del medesimo convenuto con un nuovo e separato ricorso - Ammissibilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Nel rito del lavoro - nel quale il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado è particolarmente rigoroso - non è, tuttavia, precluso alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, di proporne ulteriori, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso il quale deve ritenersi completo con l'indicazione, a sostegno delle suddette ulteriori domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio di cui sia chiesta la riunione al secondo per ragioni di economia processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)