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Sez. L - , Ordinanza n. 3226 del 09/02/2018 (Rv. 646733 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - IN GENERE | Rito del lavoro - Domanda nuova relativa allo stesso contratto - Proposizione con separato ricorso - Ammissibilità - Abuso del processo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646733-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - IN GENERE

Nel rito del lavoro, la proposizione in giudizio di una domanda relativa a un contratto già impugnato con un precedente ricorso, fondata tuttavia su una diversa "causa petendi", non costituisce abuso del processo per ingiustificato e arbitrario frazionamento della domanda, in quanto non mira a realizzare una esclusiva utilità dell’attore e non determina un inutile aggravamento della posizione della controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di nullità di un contratto a termine con Poste italiane s.p.a., per violazione della clausola di contingentamento di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, sul presupposto che il ricorrente aveva già impugnato lo stesso contratto per contrarietà della medesima disposizione alla direttiva 1999/70/CE).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)