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Sez. L, Sentenza n. 11069 del 13/08/2001 (Rv. 548983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Specifica indicazione dell'errore del giudice del merito - Necessità - Fattispecie relativa all'interpretazione delle norme dei CCNL del 1988 e del 1991 applicabili agli operai forestali della Regione Calabria con riguardo ai parametri di riferimento della indennità chilometrica.
Stato
decisa il 2001-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La parte che denuncia la violazione di tali regole ha, poi, l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'art. 27 del CCNL del 1988 applicabile agli operai forestali della Regione Calabria e l'art. 52 del successivo CCNL del 1991 attribuissero rilievo, ai fini dell'erogazione dell'indennità chilometrica, alla cosiddetta residenza di lavoro identificabile, ad avviso della Regione, con il luogo di iscrizione nelle liste di collocamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)