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Sez. 1, Sentenza n. 17321 del 26/04/2007 Ud. (dep. 07/05/2007) Rv. 236599 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza di proscioglimento - Legge n. 46 del 2006 - Appello della parte civile agli effetti della responsabilità civile - Ammissibilità - Poteri del giudice dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2007-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236599-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

In materia di impugnazioni, la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 cod.proc.pen. ad opera della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui collegava il potere di impugnativa della stessa al mezzo previsto per il pubblico ministero, conserva il potere di impugnare contro le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto può affermare la responsabilità del prosciolto agli effetti civili (come indirettamente conferma il disposto dell'art. 622 cod.proc.pen.) e condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale, virtualmente, alla condanna di cui all'art. 538 cod.proc.pen..

Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)