Sez. 2, Sentenza n. 7041 del 28/11/2012 Ud. (dep. 13/02/2013) Rv. 254999 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza dichiarativa della prescrizione - Legge n. 46 del 2006 - Appello della parte civile agli effetti della responsabilità civile - Ammissibilità - Giudice dell'impugnazione - Poteri - Rapporto con la prescrizione.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
In materia di impugnazioni, la parte civile, anche dopo la l. n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto, sicché qualora il giudice di appello ritenga che il giudice di primo grado abbia errato nel dichiarare la prescrizione, deve statuire, ai soli fini civili, prima nel merito e, poi, sulle domande civili, quand'anche dovesse nuovamente dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione nel frattempo sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)