diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6563 del 06/03/2019 (Rv. 653245 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Processo – Competenza funzionale – Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione – Sussistenza – Violazione - Rilevabilità d’ufficio – Affermazione – Limite temporale – Rinvio della udienza di prima comparizione – Ammissibilità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653245-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, è da ritenersi di natura funzionale e va attribuita, a far data dal 18 febbraio 2017, alla sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) del d.l. n. 13 del 2017. Ne consegue che, a tenore dell'art.38 c.p.c., il Tribunale, rispettando il limite temporale dell'udienza di cui all'art.183 c.p.c. possa tempestivamente rilevare"ex officio" la propria incompetenza funzionale sciogliendo la riserva assunta a detta udienza ed assegnando alle parti i termini per la riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)