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Sez. L - , Sentenza n. 985 del 17/01/2017 (Rv. 642516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Dimissioni - Disponibilità a lavorare durante il periodo di preavviso - Collocazione coattiva in ferie - Giusta causa di recesso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

Premessa la sindacabilità in sede di legittimità, quale vizio di violazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo da questi operato contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, tanto più quando il giudice del merito sia chiamato ad applicare concetti giuridici indeterminati - come una c.d. clausola elastica -, sussiste giusta causa di recesso nel caso del lavoratore, che, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso, sia posto dal datore in ferie per il godimento di quelle non ancora fruite, con sovrapposizione di queste al periodo di preavviso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)