Sez. L, Sentenza n. 14646 del 21/11/2001 (Rv. 550437 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Principio dell'efficacia reale del preavviso - Contenuto - Prosecuzione degli effetti del contratto durante il decorso del preavviso - Conseguenze - Diritto del lavoratore di godere anche durante il preavviso delle ferie maturate per il periodo lavorativo antecedente il licenziamento nonché di eventuali ulteriori giorni di ferie in relazione al periodo lavorato durante il preavviso - Sussistenza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO
Dal principio secondo cui al preavviso è da attribuire efficacia reale, sicché durante il suo decorso proseguono gli effetti del contratto, si desume che il lavoratore ha diritto di godere delle ferie anche durante il preavviso e che lo stesso periodo di preavviso se lavorato comporta la maturazione del diritto al numero proporzionalmente correlato di giorni di ferie, sicché lo spostamento del termine finale del preavviso avviene "ope legis". (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del merito secondo cui era da escludere che l'intimato licenziamento fosse stato superato per effetto della concessione dopo la scadenza del preavviso sia delle ferie maturate per il periodo lavorativo sino al licenziamento sia di un ulteriore numero di giorni di ferie in relazione al periodo lavorato durante il preavviso, senza attribuire alcun rilievo in contrario alla mancata comunicazione scritta della corrispondente procrastinazione del preavviso)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)