Sez. L, Sentenza n. 2292 del 15/04/1982 (Rv. 420174 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTI LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI R.M. - NULLITÀ - COMPUTO DELL'INDENNITÀ NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTI LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI R.M. - NULLITÀ - COMPUTO DELL'INDENNITÀ NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
L'art. 127 del T.U. Delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che fa Obbligo al datore di lavoro, come sostituto d'imposta, di versare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e che, contestualmente, pone a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito, è una norma di ordine pubblico che comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., la nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e opponibile anche da parte di terzi, di ogni pattuizione che si ponga con essa in contrasto. È, pertanto, affetta da nullità assoluta, per contrarietà con il richiamato art. 127, la clausola contenuta in accordi aziendali (nella specie, accordi aziendali 6 dicembre 1962 e 28 ottobre 1938 fra l'atan e i suoi dipendenti) che preveda l'esenzione del debitore d'imposta dall'assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di un'indennità di rimborso della imposta di ricchezza mobile trattenuta, con la conseguenza che nella liquidazione della pensione dovuta al lavoratore non si deve computare la indennità dallo stesso percepita in base a tale clausola nulla. (Conf 2477/81, mass n 413261).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)