Sez. L, Sentenza n. 2477 del 24/04/1981 (Rv. 413261 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA RM - NULLITA - COMPUTO DELL'INDENNITA NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA RM - NULLITA - COMPUTO DELL'INDENNITA NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
L'art 127 del tu delle imposte dirette approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645, che fa Obbligo al datore di lavoro, come sostituito d'imposta, di versare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e che, contestualmente, pone a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito, e una norma di ordine pubblico che comporta, ai sensi dell'art 1418 cod civ, la nullita - rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo e opponibile anche da parte di terzi - di ogni pattuizione che si ponga con essa in contrasto. E pertanto, affetta da nullita assoluta - per contrarieta con il richiamato art 127 - la clausola contenuta in accordi aziendali (nella specie, accordi aziendali 6 dicembre 1962 e 28 ottobre 1938 fra l'atan e i suoi dipendenti) che preveda la esenzione del debitore d'imposta dall'assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di un'indennita di rimborso della imposta di ricchezza mobile trattenuta, sicche nella liquidazione della pensione dovuta al lavoratore non si deve computare la indennita dallo stesso percepita in base a tale clausola nulla. (Conf 5816/80, mass n 409638; (Conf 3494/79, mass n 399905; (Conf 3439/79, mass n 399853; (Conf 1018/79, mass n 397214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Contr. Coll. 28/10/1938, DPR 28/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)