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Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-02)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Responsabilità degli amministratori sociali per mala gestio - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri del deficit fallimentare o criterio differenziale e criterio dei c.d. netti patrimoniali - Recepimento nell'art. 2486 c.c. - Doveri del giudice.
Stato
decisa il 2024-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670860-02

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.

Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)