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Sez. 1, Ordinanza n. 33730 del 23/12/2025 (Rv. 676399-01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Responsabilità dei liquidatori per mala gestio - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri dei c.d. netti patrimoniali - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676399-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE

In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)