Sez. 2, Sentenza n. 3381 del 15/02/2007 (Rv. 595081 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE | Produttore di mangimi - Etichetta - Mancata indicazione di un componente - Sanzionabilità.
COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE
In tema di sanzioni amministrative, il produttore di mangime per animali destinati al consumo umano, che metta in commercio un prodotto nella cui etichetta non compaia una sostanza (nella specie, ossitetraciclina) rinvenuta nel mangime, va incontro alla sanzione di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 281 del 1963, applicabile, tra le altre, all'ipotesi di messa in commercio di prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce.
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1963 num. 281 art. 17, Legge 15/02/1963 num. 281 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)