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Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 23/04/1983 (Rv. 427717 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O DI MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427717-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O DI MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONE.*

La sostituzione nel primo comma dell'art. 274 cod. civ., a seguito della riforma del diritto di famiglia, della espressione "specifiche circostanze" alla precedente parola "indizi", ai fini dell'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità, non ha modificato sostanzialmente la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto la valutazione circa l'esistenza di dette specifiche circostanze, sufficienti a rendere ammissibile l'Azione de qua, deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quello della certezza; né è necessaria l'acquisizione processuale di elementi forniti di decisivo o comunque elevato grado di efficacia probatoria. Infatti, l'indagine preliminare e sommaria è diretta soltanto ad accertare un fumus boni iuris in rapporto con le indicazioni del ricorrente sui mezzi di prova, dei quali intende avvalersi nel successivo giudizio di piena cognizione e con le desumibili presunzioni idonee a far apparire l'Azione non priva di fondamento. (Conf 595081, mass n 416726; (Conf 1626/81, mass n 412298; (Conf 1430/81, mass n 412072).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)