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Sez. U, Sentenza n. 5922 del 12/10/1983 (Rv. 430756 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430756-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*

La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 cod. proc. civ. circa la notificazione al procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto fra la parte ed il suo difensore nel giudizio arbitrale si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza, deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra fra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio, ed in ispecie in base all'art. 141 secondo comma cod. proc. civ., quando il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte. (Conf 292/82, mass n 417985).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)