Sez. U, Sentenza n. 3117 del 01/04/1987 (Rv. 452212 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*
La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 cod. proc. civ. circa la notificazione al procuratore costituito (dato che il rapporto fra la parte ed il suo difensore, nel giudizio davanti agli arbitri, si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza), deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore, in relazione al disposto dell'art. 141 secondo comma cod. proc. civ., quando il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte. (Conf 5922/83, mass n 430756; (Conf 292/82, mass n 417985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)