Sez. 1, Sentenza n. 11127 del 21/10/1991 (Rv. 474327 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - In genere | Fallimento del primo prenditore-girante di una cambiale - Giratario della stessa - Domanda di insinuazione al passivo in forza dell'azione causale - Azione cartolare a disposizione del fallito - Perdita per prescrizione cambiaria - Scadenza del termine prescrizionale posteriore all'apertura del fallimento - Conseguenze - Improponibilità dell'azione causale del giratario - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - In genere
L'art. 2917 cod.civ., il quale, nel caso di pignoramento di un credito, rende inefficaci nei confronti del creditore procedente (e di quelli eventualmente intervenuti) le cause di estinzione di detto credito, se verificatesi dopo il pignoramento, trova applicazione anche in ipotesi di fallimento e con riguardo ai crediti del fallito, inclusi quelli cartolari. Pertanto, qualora venga proposta domanda di insinuazione al passivo in forza dell'azione causale da parte del giratario di una cambiale nei confronti del fallimento del primo prenditore-girante, si deve escludere che il curatore possa dedurre l'improponibilità di tale azione, ai sensi dell'art. 66 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, adducendo l'avvenuta perdita per prescrizione cambiaria dell'azione cartolare a disposizione del fallito, ove la scadenza del termine prescrizionale sia posteriore all'apertura del fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)