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Sez. 3, Sentenza n. 1108 del 05/02/1997 (Rv. 502233 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO | Pagamento del debito nei confronti del debitore diretto da parte del terzo pignorato mediante girata di assegno bancario - Effetti - Data di estinzione del credito oggetto di pignoramento - Determinazione - Riferimento alla data di effettivo pagamento dell'assegno - Necessità.
Stato
decisa il 1997-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502233-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO

In tema di pignoramento di crediti, qualora prima dell'intimazione, il il terzo pignorato abbia girato al debitore diretto un assegno bancario in adempimento dell'obbligazione corrispondente al credito poi pignorato, l'estinzione dell'obbligazione del terzo pignorato è opponibile al creditore pignorante solo se anche il pagamento dell'assegno sia seguito prima dell'intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)