Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011 (Rv. 620329 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE | Rappresentanza legale del presidente - Disciplina ex d.lgs. n. 479 del 1994 - Conferimento di procura alle liti da parte del presidente - Previa delibera del consiglio di amministrazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE
Il Presidente dell'INPDAP, il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, non solo è abilitato, in quanto tale, a rappresentarlo in giudizio, sia attivamente che passivamente, ma, del pari, può legittimamente conferire mandato al difensore senza necessità di alcuna autorizzazione del consiglio di amministrazione, la quale, ove adottata, ha valenza meramente interna, giacché tra le funzioni di detto organo non è più compresa quella di autorizzazione a stare in giudizio, prevista invece dall'art. 5, lettera d), del r.d. 20 dicembre 1928, n. 3239, per il soppresso INADEL.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 3, Regio Decr. 20/12/1928 num. 3239 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)