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Sez. L, Sentenza n. 10160 del 25/07/2001 (Rv. 548475 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE | INPDAP - Rappresentanza legale del presidente - Disciplina ex D.Lgs. n. 479 del 1994 - Conferimento di procura alle liti - Poteri del presidente medesimo - Previa delibera del consiglio di amministrazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548475-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479, la rappresentanza legale dell'INPDAP spetta al presidente, mentre tra le funzioni del consiglio di amministrazione non è più compresa quella di autorizzazione a stare in giudizio, prevista invece dall'art. 5, lettera d), R.D. 20 dicembre 1928 n. 3239 per il soppresso INADEL; pertanto, il presidente legittimamente rappresenta l'Istituto in giudizio, sia attivamente che passivamente, ed altrettanto legittimamente conferisce mandato al difensore, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'organo collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 3, Regio Decr. 20/12/1928 num. 3239 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)