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Sez. 2, Sentenza n. 2989 del 18/08/1969 (Rv. 342878 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - COMPETENZE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO - UNICO COMPENSO GLOBALE - TABELLA 'B' ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE APPROVATA CON DM 28 FEBBRAIO 1958 - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342878-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - COMPETENZE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO - UNICO COMPENSO GLOBALE - TABELLA 'B' ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE APPROVATA CON DM 28 FEBBRAIO 1958 - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nella legge 13 giugno 1942 n 794, contenente le norme per la liquidazione degli onorari e dei diritti riguardanti le prestazioni giudiziali in materia civile, i diritti di procuratore erano previsti (tabella b) per i giudizi davanti al pretore, al tribunale ed alla Corte d' appello, mentre per il giudizio in Cassazione la tariffa attribuiva un compenso unico, comprensivo di tutta l'opera prestata fino alla pronuncia della sentenza, soltanto al procuratore domiciliatario. Tale limitazione, che trova la sua ragione nella prevalenza dell'attivita di avvocato in tale giudizio (privo di udienze istruttorie di assunzioni di prove, ecc.) deve ritenersi operante anche dopo l'emanazione della legge 7 novembre 1957, n 1051, che attribuisce al consiglio nazionale forense il potere di stabilire i criteri per la Determinazione degli onorari. Pertanto la tabella b, allegata alla deliberazione 15 dicembre 1958 del consiglio nazionale forense, approvata con DM 28 febbraio 1958, benche preveda i diritti di procuratore sotto il titolo generico di diritti per i giudizi davanti ai giudici ordinari, non comporta una estensione ai giudizi di Cassazione delle norme relative al processo di merito. (Conf 2335-64).*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)