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Sez. 3, Sentenza n. 1940 del 21/06/1971 (Rv. 352512 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIRITTI DI PROCURATORE - ESCLUSIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1051 DEL 1957 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352512-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DIRITTI DI PROCURATORE - ESCLUSIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1051 DEL 1957 - IRRILEVANZA.*

Nel giudizio di Cassazione non competono i diritti di procuratore, di cui alla tabella b della tariffa approvata dal consiglio nazionale forense, poiche nella legge 13 giugno 1942 n 794, i diritti di procuratore sono previsti soltanto per i giudizi davanti al pretore, al tribunale ed alla Corte d' appello. E tale limitazione deve ritenersi operante anche dopo l'entrata in vigore della legge 7 novembre 1957, n 1051. (V 2989'69, mass n 342878).*

Riferimenti normativi: Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)