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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 528 del 1989

Decisione
decisa il 1989-11-29, depositata il 1989-12-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:528
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24514

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Redditi derivanti da operazioni speculative
  • Acquisto e vendita di immobili entro il quinquennio
  • Presunzione assoluta di finalità speculativa
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, per un asserito contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 76, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nella parte in cui si prevede una presunzione assoluta di plusvalenze per le operazioni speculative non rientranti fra i redditi d'impresa.

Norme impugnate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

Parametri

  • legge 9 ottobre 1971, n. 825
  • art. 76 Cost.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova nel procedimento iniziato da Bertin Anita in Fiocco contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bertin Fiocco Anita ed avente ad oggetto l'accertamento di reddito effettuato dall'Ufficio imposte dirette di Este, la Commissione tributaria di primo grado di Padova con ordinanza del 20 aprile 1989 (reg. ord. n. 403 del 1989) sollevava, in riferimento all'art. 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 nonché dell'intero d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; che, quanto all'art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973, la Commissione riteneva che la presunzione assoluta dell'intento speculativo dell'acquisto e vendita di immobili entro il quinquennio contrastasse con la delega legislativa contenuta nell'art. 2, punto 5, l. 9 ottobre 1971 n. 825, il quale richiedeva l'effettiva e reale finalità speculativa dell'operazione; che parimenti contrastante con la detta legge di delega sarebbe stato il d.P.R. n. 600 del 1973, impugnato dalla Commissione con la seguente incerta ed assiomatica affermazione: "le sanzioni amministrative vanno molto al di la della confisca e sono patrimonialmente ablative e creano senza dubbio diseguaglianza di trattamento riguardo la personalità dell'autore e le sue condizioni economico-reddituali-patrimoniali"; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la questione avente ad oggetto l'art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973 è manifestamente infondata poiché come questa Corte ha già osservato (cfr. ord. n. 298 del 1988) - il potere conferito al legislatore delegato dalla l. n. 825 del 1971 comprende la possibilità di regolare l'intera materia delle imposte sul reddito con criteri discrezionali (v. ordd. n. 321 e 334 del 1987): peraltro il ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde non irragionevolmente alla realtà socio-economica, secondo l'ordinaria finalità degli atti presi in considerazione (acquisto per rivendere, lottizzazione, ecc.) sicché la qualificazione stessa non valica i limiti della discrezionalità e perciò non merita affatto censura; che non può trovare accoglimento la questione avente ad oggetto il d.P.R. n. 600 del 1973 poiché nessuna delle numerose disposizioni ivi contenute appare viziata da incostituzionalità; e del resto nessun argomento fornisce in proposito la Commissione rimettente, sicché deve escludersi la fondatezza della censura proposta;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. della Commissione tributaria di primo grado di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze