Sez. 3, Sentenza n. 1098 del 20/02/1979 (Rv. 397302 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DISTINZIONE TRA I SOGGETTI PASSIVI DELL'AZIONE RISARCITORIA - IRRILEVANZA - DIRITTO VANTATO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE O NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO - DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE - IDENTITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DISTINZIONE TRA I SOGGETTI PASSIVI DELL'AZIONE RISARCITORIA - IRRILEVANZA - DIRITTO VANTATO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE O NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO - DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE - IDENTITA.*
L'art 2947 cod civ, nel fissare i termini di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito in genere, e dalla circolazione dei veicoli in specie, non distingue tra i soggetti passivi dell'Azione risarcitoria, poiche il legislatore ha fissato quei termini in ragione della particolare natura dei fatti dannosi e non del rapporto, piu o meno diretto, dei soggetti responsabili con esso. Ne consegue che la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si estende non soltanto al diritto fatto valere nei confronti del conducente, ma anche a quello vantato nei confronti del proprietario e di qualunque altro soggetto che debba rispondere del medesimo danno: a tutti tali soggetti e applicabile altresi l'identica disciplina dettata dalla norma in esame per la ipotesi che il fatto produttivo del danno sia considerato dalla legge come reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)