Sez. 3, Sentenza n. 5562 del 12/03/2026 (Rv. 678336-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale - Fatto previsto dalla legge come reato - Termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. - Azione nei confronti del proprietario del veicolo - Applicabilità - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, quando il fatto è considerato dalla legge come reato, si prescrive nel medesimo termine previsto per la prescrizione di quest'ultimo anche se è azionato nei confronti del proprietario non conducente quale responsabile indiretto, dal momento che la legge non distingue tra i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, prevedendo il termine in ragione della particolare natura del fatto dannoso e non del rapporto, più o meno diretto, dei responsabili con esso.
Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)