Sez. 2, Sentenza n. 14277 del 18/12/1999 (Rv. 532350 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE | Eccezione di decadenza proposta per la prima volta in appello - Norma transitoria dell'art. 90 legge 353/90 - Ammissibilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE
In virtù della disposizione transitoria dell'art.90 della legge 353/90 l'eccezione di decadenza del compratore dalla garanzia per vizi può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello trattandosi di tipica eccezione con la quale il venditore convenuto in giudizio con l'azione di garanzia oppone alla domanda un fatto impeditivo, al solo fine di ottenerne il rigetto, e non per ottenere un provvedimento positivo che vada oltre il rigetto della domanda medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1495, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)