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Sez. 1, Sentenza n. 15303 del 29/11/2000 (Rv. 542261 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE | Eccezione di prescrizione - Proposizione "ex novo" in appello - Ammissibilità - Limiti temporali ex art. 90 L: 353/1990.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542261-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE

In virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 90 della legge n. 353 del 1990 (nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 9 del D.L. 432 del 1995), ai giudizi di appello instaurati dopo il 30 aprile 1995 deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 345 testo previgente cod.proc.civ. (a condizione che il giudizio di primo grado sia stato, ovviamente, instaurato prima della data predetta), con conseguente legittimità, in siffatta ipotesi, della proposizione, in sede di appello, per la prima volta, dell'eccezione di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 21/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)