Sez. 1, Sentenza n. 16723 del 16/03/2001 Ud. (dep. 24/04/2001) Rv. 218720 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - PUBBLICAZIONE | Lettura contestuale di dispositivo e motivazione - Prova della contestualità - Indicazione nel frontespizio della sentenza - Sufficienza - Esclusione - Indicazione nel dispositivo e nel verbale di udienza - Necessità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - PUBBLICAZIONE
In tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione di dispositivo e motivazione, la lettura dell'uno e dell'altra deve risultare con certezza dagli atti, derivando da tale evento il decorso del termine utile per proporre impugnazione. A tal fine la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione può ritenersi provata con certezza solo nel caso che il dato processuale risulti dal dispositivo e dal verbale di udienza, non essendo sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)