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Sez. 5, Ordinanza n. 1742 del 19/04/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214468 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - PUBBLICAZIONE | Motivazione contestuale - Risultante dalla intestazione della sentenza e dal verbale di udienza - Fatto storicamente e formalmente certo - Incontestabilità del dato - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214468-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - PUBBLICAZIONE

In tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversificati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza. D'altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, è volta a garantire -con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico- la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto. (Fattispecie in cui il ricorrente, assumendo che la motivazione della sentenza, contrariamente a quanto documentalmente attestato, non era stata letta in udienza, deduceva la erroneità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pronunciata per tardività del gravame, presentato oltre il quindicesimo giorno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)