Sez. 1, Sentenza n. 469 del 02/03/1984 Cc. (dep. 04/04/1984) Rv. 163482 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - GIUDIZIO IN TEMA DI ARMI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - GIUDIZIO IN TEMA DI ARMI.*
Anche nel giudizio direttissimo atipico previsto dall'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497, il giudice del dibattimento può disporre, ai sensi dell'art. 504, primo comma cod. proc. pen., che si proceda con istruzione formale, purché risulti, solo dopo la chiusura del dibattimento, l'assoluta necessità di acquisire una prova esorbitante, per la sua natura o la sua complessità, dai limiti dell'istruzione dibattimentale. (nella specie, il tribunale nel corso della fase dibattimentale ritenne che la perizia sull'identità delle armi sequestrate come armi vere o armi giocattolo rivestisse il carattere della specialità e dispose che gli Atti fossero rimessi al giudice istruttore). (V mass n 138832).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504 com. 1, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)