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Sez. 1, Ordinanza n. 579 del 09/03/1978 Cc. (dep. 04/05/1978) Rv. 138832 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA NECESSITA DI "SPECIALI INDAGINI" - DISCREZIONALITA DEL PUBBLICO MINISTERO.*
Stato
decisa il 1978-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138832-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA NECESSITA DI "SPECIALI INDAGINI" - DISCREZIONALITA DEL PUBBLICO MINISTERO.*

La valutazione relativa alla necessita di procedere ad indagini e di stabilire la loro "specialita" agli effetti del giudizio direttissimo, e rimessa al potere discrezionale del pubblico ministero, il quale compie, al riguardo, una sommaria ed insindacabile delibazione. Se, pertanto, il giudice, a chiusura del dibattimento, accerti la necessita di piu approfondite indagini, dovra, a norma dell'art 504 del codice di procedura penale, rimettere gli Atti non gia al pubblico ministero, essendo stato il procedimento direttissimo validamente introdotto, bensi al giudice istruttore, perche proceda ad istruzione formale. (Conf mass n 135432).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)