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Sez. 1, Sentenza n. 963 del 02/07/1986 Ud. (dep. 30/01/1987) Rv. 174948 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174948-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - CONDIZIONI.*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 444 cod. pen., sotto il profilo psicologico, è sufficiente la esistenza della volontarietà del commercio e della consapevolezza del pericolo che può essere con esso arrecato, senza che sia richiesta anche la certezza della nocività del prodotto. (V mass n 171663).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)